Comitato AMUR
Il Comitato AMUR nasce in maggio 2020 dalla volontà di riunire alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera in un unico organismo, con lo scopo di promuovere attività e obiettivi comuni.
Preceduto dall’esperienza quinquennale di Associazioni Musicali in Rete (da qui “AMUR”), il Comitato si è formato proponendosi come forza propulsiva e propositiva, per una risposta concreta e Nazionale alla vita culturale, puntando anche alla partecipazione a reti internazionali.
Il valore del fare sistema, che da sempre accomuna le istituzioni coinvolte, si tramuta in impegno comune: le Istituzioni della musica classica, consce della responsabilità morale e dell’eredità culturale da tramandare alle nuove generazioni, intendono stimolare ulteriori adesioni e altrettante unioni virtuose in Italia e all’estero, e al tempo stesso rilanciare l’attività concertistica di musica classica nel Paese.
Gli enti concertistici storici, tra cui gli Amici della Musica di Foligno, si riuniscono in questo portale con l’obiettivo di valorizzare tutta la programmazione concertistica dei membri del Comitato Amur e promuovere progetti comuni come la circuitazione di giovani professionisti e l’organizzazione di tournée per artisti italiani e internazionali, convegni, viaggi culturali, manifestazioni che arricchiscano la vita culturale del Paese.
Il Comitato rivolge al giovane pubblico un’attenzione particolare impegnandosi a programmare prove aperte e progetti speciali rivolti alle scuole.
LeggiAmministrazione trasparente
Recependo i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 in materia di amministrazione trasparente, vengono resi pubblici di seguito i dati relativi agli organi dirigenziali dell’Associazione.
Altre informazioni ai sensi del D.L. 8/8/2013 n. 91, convertito con L. 7/10/2013 n. 112
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017
LeggiAbbonati
ABBONAMENTO
- soci: euro 140,00
- giovani fino a 26 anni – allievi e insegnanti delle scuole di musica e canto: euro 40,00
I Soci possono sottoscrivere l’abbonamento integrale alla stagione concertistica, al prezzo particolare di € 140 (in aggiunta alla tessera associativa annuale di € 50). Ai Soci giovani (<26 anni) e agli allievi e insegnanti delle scuole di musica e canto (indipendentemente dall’età) l’abbonamento integrale alla stagione concertistica (posti dal II° settore) viene proposto al prezzo speciale di € 40 (in aggiunta alla tessera associativa annuale di € 10).
GLI ABBONAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:
presso l’Auditorium San Domenico, in occasione della Presentazione della Stagione Concertistica;
presso la sede dell’Associazione degli Amici della Musica di Foligno – martedì e giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
presso i luoghi dei concerti;
chiusura abbonamenti: 31 marzo.
RIDUZIONI BIGLIETTI SINGOLI PER NON ASSOCIATI
- spettatori sopra ai 65 anni
- giovani sotto i 26 anni
- allievi e insegnanti delle scuole di musica e canto
- soci Touring Club Italiano
- soci Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo
- 30% circa sul biglietto intero
- Soci Fondo Ambiente Italiano
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- contanti
- assegno bancario non trasferibile
- bonifico bancario intestato agli Amici della Musica di Foligno – Intesa Sanpaolo S.p.A. – IBAN: IT39U0306921705000000038177
- Bonus Cultura: Carta del Docente, 18app
- carte di pagamento
Associati
TESSERAMENTO
- soci sostenitori: quota associativa superiore ad euro 50,00
- soci ordinari: quota associativa euro 50,00
- giovani fino a 26 anni – allievi e insegnanti delle scuole di musica e canto: quota associativa € 5,00
La qualifica di “socio” dà diritto alla riduzione di circa il 50% sul prezzo del biglietto intero effettuato in occasione dei concerti
I TESSERAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:
presso l’Auditorium San Domenico, in occasione della Presentazione della Stagione Concertistica;
presso la sede dell’Associazione degli Amici della Musica di Foligno – martedì e giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
presso i luoghi dei concerti.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- contanti
- assegno bancario non trasferibile
- bonifico bancario intestato agli Amici della Musica di Foligno – Intesa Sanpaolo S.p.A. – IBAN: IT39U0306921705000000038177
- Bonus Cultura: Carta del Docente, 18app
- carte di pagamento
Organigramma
Presidente Giorgio Battisti
Vice Presidente Roberto Segatori
Consiglieri Antonio Bordoni, Lucia Giannini, Elga Ciancaleoni, Gianluca Matilli, Donatella Cugini, Davide Giannini, Marco Pontini
Direttore Artistico Marco Scolastra
Capo Ufficio Stampa Maria Pia Fanciulli
I Presidenti degli Amici della Musica di Foligno dalla fondazione ad oggi:
- Antonio Maria Scarcella 1981-1989
- Graziella Roberti Gentile 1989-1995
- Pierluigi Mingarelli 1995-1998
- Manlio Marini 1998-2004
- Ambretta Ciccolari-Micaldi 2004-2014
- Giorgio Battisti dal 2014
Tutti gli incarichi sono gratuiti; l’Associazione non ha personale dipendente, si avvale di collaborazioni occasionali
LeggiStoria
Siamo nati per volontà, determinazione e coraggio del Professor Antonino Scarcella, docente universitario di cultura greca al Magistero di Perugia, autore di testi scolastici di Storia e Letteratura greca, scrittore, autore di innumerevoli saggi, ex Preside del Liceo Classico di Foligno, musicofilo e musicologo, esperto soprattutto di Wagner…
Questo signore colto, sensibile, raffinato, che viaggiava in tutta Europa per ascoltare musica e partecipare a convegni sulla musica, raccolse intorno a sé un ristretto numero di amici che sapeva interessati al problema della diffusione dell’ascolto della musica classica dal vivo e lanciò la sfida: creare una associazione che colmasse nel nostro territorio il vuoto dell’epoca.
Erano gli anni ’79-’80. C’erano Perugia, con gli “Amici della Musica” magistralmente condotti dalla Signora Alba Buitoni, il “Festival dei due mondi” e lo “Sperimentale” a Spoleto, ma noi della Valle Umbra eravamo costretti a fare i pendolari. Soprattutto a Foligno e al suo territorio mancava una struttura, che sollecitasse l’ascolto di musica d’arte con proposte continuative, ne ampliasse l’utenza, ne diffondesse la cultura.
Accogliemmo la sfida, la facemmo nostra e nacquero gli “Amici della Musica Valle Umbra Sud”, ora “Amici della Musica Foligno”.
Notaio, Statuto, struttura. E lavoro, tanto. Tutto rigorosamente volontario.
Ora che siamo cresciuti e contiamo su una Direzione artistica, su un Ufficio Stampa, una sede legale e organizzativa, sembra di parlare di pionieri, ma all’epoca le sedi erano le nostre case, i programmi di sala le note scritte da noi, il luogo dei concerti Palazzo Trinci nell’ala a destra della Scala Gotica, solo più tardi la Chiesa del Gonfalone. Tempi eroici! Poi venne il pianoforte comprato dal Sindaco Lazzaroni, la ristrutturazione della Chiesa di San Domenico e la nascita dell’Auditorium, sapientemente ristrutturato dall’Amministrazione Comunale su progetto del compianto Arch. Franco Antonelli.
Nel 2007, in occasione del 150° anniversario della Cassa di Risparmio di Foligno, la banca e la Fondazione finanziano la sostituzione delle poltrone dell’Auditorium San Domenico e l’acquisto del magico pianoforte Fazioli Gran Coda.
Con il recupero dell’Oratorio del Crocefisso, perla cittadina dell’architettura barocca, dal settembre 2016 aperto al pubblico, Foligno dispone di un altro speciale contenitore di eventi culturali di pregio: per gli Amici della Musica ospita i concerti di musica cameristica e le master class di canto.
Nel 2017 l’associazione, che pure aveva già intensificato il proprio impegno nel campo della formazione musicale, dimostra la potenza della musica anche nel campo della riabilitazione di soggetti affetti da disturbi mentali, aprendo la strada a nuovi progetti in ambito sociale. Nel mese di luglio, ottiene l’iscrizione nell’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) da parte della Direzione Regionale delle Entrate per l’Umbria.
Continuiamo a credere nella forza della musica e il pubblico sta crescendo con noi.
Parliamoci, scriviamoci, cresciamo in musica.
LeggiStatuto
Art. 1) Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata AMICI DELLA MUSICA FOLIGNO. Essa ha autonomia patrimoniale e amministrativa, è apartitica, apolitica e ha l’obbligo di usare nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale “ o l’acronimo “ONLUS” solo qualora l’Associazione ottenga l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs 460/1997.
Art. 2) Sede e durata
L’Associazione ha sede e ufficio in Foligno, Palazzo Candiotti, Largo Federico Frezzi n. 4. L’eventuale variazione di indirizzo nell’ambito del Comune di Foligno (PG) non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali. La durata dell’Associazione è illimitata. Un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.
Art. 3) Oggetto e scopo
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N. 460/1997 e opera nel settore della promozione della cultura e dell’arte, ponendo in essere la seguente attività:
- organizzare concerti e rappresentazioni di opere liriche per i quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato;
- promuovere e organizzare iniziative gratuite di educazione musicale.
L’associazione mette a disposizione le proprie competenze e strutture per la realizzazione di iniziative musicali di sostegno ai soggetti disabili. Nello svolgimento della sua attività l’Associazione sviluppa e potenzia lo scambio di documentazione e di informazione, attivando anche collegamenti con Conservatori e altri soggetti pubblici e privati che svolgano attività musicale e artistica in genere. L’Associazione può dare adesione ad Associazioni, Consorzi o Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi al proprio. E’ inibito all’Associazione svolgere attività diverse da quelle ricadenti nella previsione dell’art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) Attività di volontariato e organizzazione
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, pluralismo e solidarietà. Essa non ha alcuno scopo di lucro.
L’attività dell’Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente fissati dall’Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 5) Soci
Possono acquisire lo stato di socio le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza, le istituzioni pubbliche e private e le Associazioni che condividano e perseguano le finalità dell’Associazione stessa, aderiscano al presente statuto e corrispondano la quota associativa. La qualifica di socio non è trasmissibile. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’Associazione. Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti devono:
- essere di specchiata moralità;
- accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni dell’eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo e affisso nella sede sociale.
L’Associazione attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Chiunque desideri essere ammesso all’Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con questa si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni di socio. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso tale diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea. Il socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque noccia con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali. Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l’espulsione del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, il socio ha facoltà di ricorrere all’Assemblea. Sia in caso di recesso sia di esclusione, il socio non ha alcun diritto sulla quota di partecipazione né sui beni dell’Associazione ed è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell’anno in corso al momento del recesso o dell’esclusione, oltre che degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità. L’elenco dei soci è esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.
Art. 6) Categorie di soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: coloro che si impegnano a versare un contributo superiore a quello ordinario, il cui importo minimo è annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
- soci benemeriti: coloro che attraverso prestazione d’opera gratuita, contributi economici o donazioni di beni contribuiscono al funzionamento e alla vita dell’Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi;
- soci onorari: sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e di particolare statura morale che favoriscono in vario modo lo sviluppo e l’opera dell’Associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie. I soci onorari vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
A tutti i soci maggiori d’età spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 7) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
- per decesso;
- per rinuncia scritta che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualifica di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione;
- per esclusione in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie e in particolare di quanto previsto all’art 5 del presente Statuto. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo richiamo, al versamento della quota associativa o omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
Art. 8) Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e di volontariato ma impegna gli aderenti:
- al rispetto dello Statuto e dell’atto costitutivo in ogni sua parte;
- a ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
- al versamento delle quote associative alle scadenze fissate, per l’importo che sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a non svalutare o comunque compromettere, con la propria azione, la dignità di socio e quella dell’Associazione;
- a osservare le norme del presente Statuto, delle deliberazioni associative, nonché degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dall’Associazione. L’adesione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto dei soci maggiorenni.
Art. 9) Quote di ammissione e quote sociali
Le quote di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 10) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Revisore dei conti
Nessuna carica è retribuita. Non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra l’Associazione e i propri aderenti.
Art. 11) Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per:
- discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria;
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce inoltre, almeno una volta all’anno, per:
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all’approvazione dal Consiglio Direttivo;
- stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui si perdano i requisiti necessari per l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS.
Art. 12) Assemblea straordinaria
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o per decisione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La convocazione verrà effettuata con le modalità indicate nel successivo art.13. All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto per la quale è richiesto il parere favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 13) Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea, composta da soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari, è convocata dal Presidente. L’Assemblea è convocata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto la data prevista con qualsiasi mezzo che permetta la prova dell’avvenuta trasmissione e ricezione della convocazione stessa da parte di ogni singolo associato (es. raccomandata A/R, raccomandata a mano con firma di ricevuta, PEC, e-mail con conferma di ricezione e lettura, fax, ecc.). In situazioni di urgenza i tempi di preavviso sono ridotti a tre giorni e la convocazione verrà effettuata con i medesimi mezzi sopra indicati. Essa deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo l’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente, anche se dimissionario, o dallo stresso Consiglio Direttivo.
Art. 14) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati iscritti presenti. La riunione in seconda convocazione può aver luogo non meno di un’ora dopo quella fissata dalla prima convocazione e non oltre il giorno successivo alla stessa. Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Le votazioni avvengono con le modalità stabilite di volta in volta dall’Assemblea e ogni associato ha diritto a un solo voto. Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da una persona di sua fiducia. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto un verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art. 15) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre suoi membri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre annualmente la rendicontazione economico-finanziaria;
- deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all’approvazione dell’Assemblea il regolamento interno o modifiche allo Statuto;
- altre deliberazioni non riservate a organi specifici dell’Associazione;
- acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, stipulare mutui e tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- definire i criteri per l’assunzione del personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- nominare i soci onorari e benemeriti, deliberare sulla domanda di ammissione dei soci ordinari, stabilire l’importo minimo del contributo che devono versare i soci sostenitori, deliberare l’esclusione dei soci ai sensi dell’art.7 lettere b) c) e d);
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Economo, il Segretario;
- svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- rendicontare annualmente sulla permanenza dei requisiti sull’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS , in base agli apporti economici da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato segnalando all’Assemblea l’eventuale venir meno degli stessi;
- nominare, fatte salve le disposizioni normative in materia, il revisore dei conti.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra soggetti di verificate competenze anche esterni all’Associazione, il Direttore Artistico e/o la Commissione Artistica e valuta e approva le proposte e i programmi da questi formulati, secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso. Eventuali compensi assegnati dal Consiglio Direttivo dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Il Direttore Artistico e/o la Commissione Artistica restano in carica tre anni e decadono unitamente al Consiglio Direttivo che lo/li ha nominato/i.
Art. 16) Composizione e durata del Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio Direttivo, che devono essere aderenti all’Associazione, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri compreso il Presidente, a seconda delle determinazioni dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente – perché sostituisca il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento – il Segretario e il Segretario Economo. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari la metà più uno dei consiglieri.
Art. 17) Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo sviluppo organico e unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione di cui firma gli atti. In caso di assenza, impedimento o decadenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 18) Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone esperte in materia contabile e amministrativa.
Il Revisore è organo consultivo contabile dell’Associazione e vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
Art. 19) Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.
Art. 20) Regolamenti
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l’approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell’Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche. I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti al parere obbligatorio dell’Assemblea.
Art. 21) Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- Fondo Sociale liberamente versato da quanti contribuiscono irrevocabilmente a tale titolo;
- entrate di altra natura consentite dalla legge.
Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l’Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:
Contributi:
contributi e quote associative degli associati; contributi annuali dei soci sostenitori, benemeriti e onorari; contributi da privati; contributi da organizzazioni nazionali e internazionali;
Attività istituzionali:
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività
- o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- proventi dei concerti e di ogni altra manifestazione promossa dall’Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione.
Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell’Associazione. Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato all’Associazione né sul patrimonio della stessa. Per il conseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione potrà effettuare compravendite e permute di beni immobili e mobili registrati, stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purché confacente agli scopi e alle finalità dell’Associazione.
Art. 22) Scritture contabili
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia richiesta con motivata istanza.
Art. 23) Rendicontazione economico-finanziaria
Le rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive devono essere depositate presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e la rendicontazione economico-finanziaria consuntiva deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La rendicontazione economico-finanziaria, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione con distinzione tra quella attinente l’attività istituzionale e quella relativa alle altre attività direttamente connesse, deve contenere una descrizione sintetica dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.
Art. 24) Raccolta pubblica di fondi
Indipendentemente dalla redazione della rendicontazione economico-finanziaria annuale, l’Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un’apposita e separata rendicontazione per ogni eventuale attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In essa devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di dettagliata relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna attività occasionale di raccolta pubblica di fondi.
Art. 25) Avanzi di gestione
E’ vietato distribuire ai soci e a chiunque altro, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. L’Associazione, con l’approvazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire a eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o comodato.
Art. 26) Scioglimento e liquidazione
Nel caso di cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, lo scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Qualunque sia la causa dello scioglimento i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d’uso all’Associazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 27) Controversie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà con equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Perugia.
Art. 28) Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia specifica.
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